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ART. 1, COMMI 894-895 – SUPERBONUS

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

La norma, nel novellare il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022, amplia la platea dei destinatari degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023. In particolare, la disciplina del 110 per cento si applica:
- agli interventi diversi da quelli condominiale per i quali, alla data del 25 novembre risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), come già previsto a legislazione vigente;
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 19 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 (e non più alla data del 25 novembre 2022) risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

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